Oasi di protezione Lago Salso e Piano faunistico regionale, TAR giudica inammissibile ricorso privati

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È venuta meno l’opposizione che era stata invece presentata da una lunga lista di ricorrenti più o meno noti avverso il Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, che ha previsto l’istituzione dell’Oasi Lago salso su una superficie di poco meno di 600 ettari. Tra questi, la Frimen srl di Lino Rotice, l’impresa Costruzioni De Salvia srl di Pasquale De Salvia, oltre a Maria Siponta Naturale, Michele Gentile, Francesco Renzullo, Domenico Pio Renzullo, Michele Naturali, Matteo D’Apolito, Anna Naturale, Salvatore Calvano, Matteo De Cristofaro, Giuseppe Del Vecchio, Veronica Ferrara, Andrea Pagano (presidente del movimento AgiAmo, fondato dall’onorevole Antonio Tasso), Anna Ferrara, Giuliano Marchese, l’avvocato Gabriele Esposto, Leonardo Tabanelli, Antonietta Naturali, l’impresa Industria estrattiva Foglia Francesco snc e la barlettana Socomer snc dell’ingegnere Michele Calò. Nel nome delle invocate esigenze di sviluppo della zona contro le ulteriori limitazioni faunistico-venatorie imposte a seguito dell’istituzione della nuova Oasi di protezione Lago Salso, i privati si sono opposti nelle sedi giudiziarie alle “forti limitazioni della proprietà privata” che avrebbero subìto.

Il contestato vincolo faunistico-venatorio derivante dall’istituzione della nuova Oasi Lago Salso comporta la battuta d’arresto del Progetto di completamento della lottizzazione convenzionata Scalo dei Saraceni – hanno lamentato i privati -, con il sicuro rigetto dello stesso, non più compatibile con le prescrizioni previste per le Oasi di protezione, e conseguenti danni per gli impegni assunti dai proprietari nei confronti dell’impresa che dovrà realizzare la lottizzazione.

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La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale pugliese ha dichiarato inammissibile “per difetto di legittimazione” il ricorso presentato, che era appunto volto ad ottenere l’annullamento del Piano e la conseguente mancata istituzione dell’oasi di protezione Lago Salso.

“Si tratta di un’oasi faunistica. Prima bastava essere a 50 metri dall’Oasi Lago Salso e si poteva sparare – aveva spiegato su queste colonne il professore Alfredo De Luca, referente dei Verdi -. La zona di protezione è stata ampliata per questo motivo. L’unico limite reale riguarda il divieto di caccia. Per il resto non cambia nulla, perché quella era e resta zona SIC e ZPS”.

Uno dei principali problemi dell’Oasi Lago Salso era la pressione venatoria sui suoi confini, nonché la presenza del bracconaggio. La Commissione Europea chiese un’area tampone – cosiddetta buffer area - a protezione del sito. Una richiesta tesa “ad evitare il disturbo causato dagli spari alle specie d’interesse comunitario, che è causa di mortalità indiretta delle specie avicole”, come spiegato su queste colonne dal naturalista foggiano Vincenzo Rizzi.

Una delle censure che erano state mosse e portate in tribunale dai succitati ricorrenti è che l’istituzione dell’oasi di protezione Oasi Lago Salso è avvenuta senza che sia stata notificata loro alcuna comunicazione inerente la perimetrazione dell’area, in cui ricadono terreni di loro proprietà, nel tratto che va tra la costa e la S.P. 141. Inoltre, l’area destinata a riserva sarebbe maggiore rispetto al limite imposto del 30% del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica.

La Corte ha osservato che la deliberazione che determinava il perimetro dell’area protetta è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul suo sito web istituzionale. Risulta essere stata anche trasmessa ai Comuni territorialmente interessati per l’affissione all’albo pretorio. Tutto in osservanza con quanto previsto dal regolamento regionale n. 13 del 4.6.2015.

“La notifica dei provvedimenti impugnati ad ogni destinatario – spiegano i giudici del TAR Puglia - sarebbe stata oltremodo gravosa, se non impossibile. Le forme pubblicitarie seguite dalla Regione, oltre che conformi alla disciplina dettata dal regolamento regionale n. 13 del 4.6.2015, appaiono coerenti e logiche rispetto alla necessità di assicurare la massima possibilità di comunicazione, nel tentativo di rendere edotti il maggior numero possibile di proprietari e conduttori dei fondi interessati dalla istituzione della nuova oasi”.

I legali Luigi D’Ambrosio e Lucio Ferrara, che hanno assistito i privati ricorrenti della Riviera Sud, hanno anche censurato il fatto che mancherebbe - nei provvedimenti impugnati - la prescritta motivazione in ordine alla deroga relativa alla comunicazione personale ivi prevista. Ma anche in questo caso i giudici hanno rigettato, spiegando che “la contestata omessa indicazione vale al più come mera irregolarità”. In conclusione, l’opposizione proposta ex art. 10 della L. n. 157/1992 è stata considerata inammissibile perché promossa da una serie di soggetti, proprietari di terreni ricadenti nell’oasi, la cui superficie, pari a solo 110 ettari, non raggiunge la percentuale del 40% (32,62% secondo quanto indicato dalla Regione Puglia) espressamente richiesta dalla legge.

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Alla luce di questo presupposto, il TAR Puglia deve convenire con la difesa sostenuta dalla Regione Puglia in ordine al difetto di legittimazione dei ricorrenti, perché privi di una posizione giuridica che possa essere qualificata come “interesse legittimo oppositivo” e consenta loro di radicare l’impugnazione proposta, la quale, quindi, deve essere dichiarata inammissibile.

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