“Guarda che luna” di nuovo chiuso, il TAR rigetta l’istanza cautelare

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E’ stata revocata dal TAR Puglia la sospensiva che era stata momentaneamente concessa dalla giudice Rita Tricarico in favore della Bar Centrale sas, l’impresa dei Romito che a Manfredonia è titolare del ristorante “Guarda che luna”. Nelle scorse settimane l’Attacco aveva rivelato in esclusiva la notizia della riapertura, a sorpresa, del ristorante situato in località Acqua di Cristo e di fatto gestito da Michele Antonio Romito.

Sembrava destinato alla demolizione a seguito della condanna del TAR allo smantellamento e poi, il 4 febbraio, della interdittiva antimafia del prefetto Carmine Esposito, che causava inevitabilmente lo sgombero dell’area e la revoca della concessione demaniale marittima. E invece il “Guarda che luna” era tornato in attività, grazie all’ordinanza pubblicata il 14 aprile, con cui il TAR aveva in via temporanea sospeso l’interdittiva antimafia e gli altri atti impugnati da Romito, tra cui ordine di sgombero e revoca di autorizzazioni e concessione demaniale marittima.

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Bisognava attendere il 10 maggio perché si chiudesse la fase cautelare, nella quale il TAR avrebbe potuto revocare o confermare il decreto monocratico di Tricarico.

Ebbene, la decisione è stata negativa per i Romito, cui è stata rigettata l’istanza cautelare dal collegio della Seconda Sezione, composto dai giudici Rita Tricarico (presidente facente funzioni), Alfredo Giuseppe Allegretta e Donatella Testini.

Il ricorso era stato proposto dalla Bar Centrale sas di Francesco Romito (figlio di Michele Antonio), assistita dagli avvocati Francesco Cardarelli e Sonia Caldarelli, contro Ministero dell’Interno, Prefettura di Foggia, ANAC, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Comune di Manfredonia. I Romito chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di interdittiva antimafia, del  decreto del 7 febbraio adottato dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale con cui sono state revocate le concessioni demaniali e dato contestuale ordine di sgombero entro 30 giorni,  dell’atto dell’ANAC dell’11 febbraio di “Comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel casellario della relativa annotazione”, della determina dirigenziale dell’8 febbraio con cui il Comune ha revocato l’autorizzazione di pubblico servizio per via dell’interdittiva.

E ancora, il ricorso chiedeva di annullare l’atto comunale del 2 marzo scorso con la “dichiarazione di inefficacia dei permessi di costruire del 20.05.2008 e del 28.07.2008, aventi carattere stagionale, e del certificato di agibilità afferenti la struttura all’insegna “Guarda che luna”, per intervenuta revoca della concessione demaniale marittima. I legali dei Romito avevano presentato col ricorso la contestuale istanza di adozione di misure cautelari monocratiche con specifico riferimento al decreto dell’AdSP MAM che, come detto, imponeva lo sgombero entro 30 giorni. Infine, avevano chiesto in via istruttoria l’esibizione di tutti gli atti e documenti istruttori a cui rinvia il provvedimento di interdittiva antimafia della Prefettura foggiana.

Nell’ordinanza il TAR ricorda che la concessione demaniale fu rilasciata nel 2007 e successivamente ampliata, come pure che la compagine della società in accomandita semplice è attualmente composta da Francesco Romito (socio accomandatario, amministratore unico e legale rappresentante), da sua madre e dai suoi fratelli, tutti soci accomandanti.

Dunque si tratta, spiega il TAR, della famiglia di Michele Antonio Romito, il quale “ha partecipato attivamente e fattivamente alla gestione dell’impresa sociale di famiglia in quanto: nel 2017, risultava “particolarmente impegnato sui fatti riguardanti il sequestro del suo ristorante disposto dal GIP del Tribunale di Foggia ed eseguito il 29 settembre 2017”, come da esiti delle relative intercettazioni telefoniche che hanno fatto emergere un costante contatto con i professionisti coinvolti nella risoluzione della vicenda edilizia; il 28 aprile 2018 contattava per telefono un pescatore di Manfredonia, vittima delle intimidazioni di Michele Lombardi (arrestato il 7 dicembre 2021, figlio del boss Matteo) perché aveva “bisogno di fasolari per il suo ristorante”. Questo episodio emerse a dicembre 2021 nell’ambito dell’operazione antimafia Omnia Nostra.

Il TAR rievoca, poi, la scissione tra Romito e Libergolis, in origine uniti nella stessa consorteria mafiosa, scissione avvenuta all’esito del processo Iscaro - Saburo, nel cui ambito furono accertati episodi di collateralismo, a discapito dei Libergolis, tra le forze dell’ordine ed esponenti della famiglia Romito, fra cui Michele Romito e vari fratelli. L’ordinanza si sofferma in seguito, sulla base delle relazioni DIA, sulla “rimodulazione del vecchio gruppo criminale riconducibile alla nota famiglia garganica Romito, i cui elementi apicali sono stati decimati a seguito della cruenta contrapposizione armata con gli ex alleati della consorteria mafiosa dei Montanari, ovvero i Libergolis di Monte Sant’Angelo”.

E’ evidenziata la “recentissima operazione di polizia che ha scompaginato un’articolazione di tipo mafioso operante nell’area garganica, intesa come rimodulazione di quello che in origine era il clan Romito, come dimostra la presenza, tra i promotori del sodalizio criminale del boss Mario Luciano Romito (deceduto nella nostra strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017), unitamente ad altri”. 

Mentre l’indagine Omnia Notra di dicembre 2021 “ha documentato che l’associazione criminale ha assunto, nel tempo, il controllo del commercio ittico di Manfredonia per la vendita all’ingrosso e al dettaglio di pesce, esercitato attraverso due imprese, entrambe intestate a terzi, ma di fatto gestite da intranei alla consorteria che ha assunto il monopolio mediante intimidazione e forme di assoggettamento violento nei confronti: dei pescatori, costretti a consegnare il pescato in via esclusiva alla Marittica; dei venditori al dettaglio, obbligati ad acquistare i prodotti dalla Marittica a prezzi non concorrenziale; di taluni ambiti del comparto agro-pastorale”.

E ancora, il TAR afferma che “il sodalizio mafioso è gravemente indiziato di operare nel settore del traffico di stupefacenti, mediante spaccio nelle piazze di Manfredonia e Vieste, della ristorazione, mediante riciclaggio di danaro di provenienza illecita, attraverso operazioni finalizzate ad ostacolare l’identificazione del denaro impiegato nell’attività economica sfruttando l’assoggettamento di professionisti locali; degli assalti ai portavalori”. Insomma, “dagli atti versati in giudizio emerge che Michele Antonio Romito ha avuto contatti con coloro i quali mantengono in vita l’associazione criminale della quale facevano parte, tra gli altri, i fratelli Mario Luciano e Franco”.

Ecco perché “alla luce della natura intrinsecamente e altamente preventiva dell’interdittiva antimafia, il fornito quadro posto a sostegno della determinazione interdittiva appare idoneo a disvelare la plausibilità della ritenuta “più che probabile che non” permeabilità della società interdetta al pericolo d’ingerenza da parte dell’organizzazione criminale Romito”, in quanto: “Michele Antonio Romito partecipa alla gestione dell’impresa interdetta e al contempo mantiene contatti con l’ambiente in discorso, non mostrando una totale dissociazione da un ambiente criminale al quale non può dirsi estraneo in ragione delle circostanze analiticamente indicate; l’organizzazione criminale è gravemente indiziata di operare anche nel settore della ristorazione; il sodalizio mafioso ha mostrato capacità pervasiva nel tessuto economico della società; il Comune di Manfredonia è stato sciolto per condizionamento mafioso, in particolare, in ragione della mala gestio nell’esercizio di potestà ampliative connesse alle attività economiche che si svolgono sulle coste”.

Il TAR ha rilevato, infine, che “la Prefettura di Foggia, nell’interdittiva impugnata, ha ritenuto anche che Michele Antonio Romito sia a capo dell’organizzazione criminale, facendo leva, in particolare, su quanto riportato sia nell’ordinanza relativa al basista della strage Giovanni Caterino sia nell’ordinanza Omnia Nostra in merito ad una conversazione tenuta da Caterino, in cui diceva che “a reggere le fila sarebbe Michele” e che lo stesso Michele Antonio “catechizzava in modo energico Pasquale Ricucci”, organizzatore assassinato della consorteria”. Tra le frasi pronunciate da Caterino, intercettato, c’è l’ormai nota “a Manfredonia comanda sempre Michele”.

I legali dei Romito hanno negato davanti al TAR che Michele Antonio “sia il capo del clan che ha monopolizzato il mercato ittico di Manfredonia, non potendo a tal fine utilizzarsi le trascrizioni delle intercettazioni dei Carabinieri, che avrebbero associato il cognome Romito al nome Michele proferito da Caterino, affiliato al clan Libergolis. Michele Antonio Romito ha presentato querela di falso nei confronti dei Carabinieri e il procedimento penale è stato archiviato in quanto si desume dalle trascrizioni che si tratterebbe di mera interpretazione da parte degli stessi, essendo il materiale probatorio devoluto all’esame del giudice penale nel giudizio Omnia Nostra. E ancora, la difesa dei Romito ha ribadito per l’ennesima volta che Michele Antonio “non è mai stato condannato e, all’esito dell’unico processo che lo ha coinvolto, è stato assolto con formula piena, ottenendo pure un indennizzo per ingiusta detenzione”.

Infine, i legali hanno sostenuto che Michele Antonio “non avrebbe alcun ascendente nell’ambito malavitoso e tanto sarebbe dimostrato dall’intercettazione di agosto 2018, dalla quale emergerebbe che i pescatori continuavano ad essere vessati, cosa che non sarebbe successa se il suo presunto “intervento” avesse sortito un qualche effetto oltre che dal mancato coinvolgimento nell’operazione Omnia Nostra”.

Il TAR ha ritenuto che, “tali contestazioni e circostanze, unitamente alla rimodulazione del clan e alle dichiarazioni dei pentiti, appaiono idonee a scalfire il ruolo di spicco che l’Autorità prefettizia ha invece attribuito a Michele Antonio, ma non a scalfire la ragionevolezza del ritenuto pericolo d’ingerenza da parte del clan nella società interdetta, che appare concreto e ‘più probabile che non” a prescindere dal ruolo di Michele Antonio nell’organizzazione criminale rimodulata, soprattutto ove si consideri che le attività ricettive sulle coste garganiche sono “particolarmente sensibili al pericolo di condizionamento mafioso, in una zona a prevalente vocazione turistica, e particolarmente idonee, non solo ad ingenerare nella collettività la percezione di un controllo del territorio da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata ma anche a deviare beni pubblici dal fine istituzionale’”, come  dice l’interdittiva.

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Per tali ragioni “la domanda cautelare, proposta in via incidentale, deve essere respinta, non ravvisandosi il necessario fumus boni juris, essendo, come noto, insufficiente il qui evidente periculum in mora”. Le spese sono state compensate. Ora si attende la decisione di merito.

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