Un presunto ladro di carburante licenziato dal consorzio di bonifica di Capitanata, reintegrato dal giudice del lavoro che spiega che non solo il furto di carburante non c’è mai stato ma anche che se qualche reato è stato commesso in danno del consorzio, ne sarebbe responsabile un altro dipendente che l’ente ha indicato come teste.
“È la prima volta che mi capita in 34 anni di professione”, è stato il commento di Vincenzo De Michele, avvocato difensore del dipendente accusato di essersi illecitamente impossessato del carburante destinato ai mezzi del consorzio, ad una vicenda che ha dell’incredibile e che ha visto un primo epilogo la scorsa settimana quando la giudice del lavoro, Aquilina Picciocchi, si è espressa in modo inequivocabile a favore dell’accusato.
Carousel Banner 1
Carousel Banner 1
Carousel Banner 2
Carousel Banner 2
I fatti contestati dal consorzio risalgono al 2020 mentre il licenziamento è scattato lo scorso febbraio all’esito del provvedimento disciplinare.
Da escavatorista, il dipendente era autorizzato anche al rifornimento di carburante delle autovetture aziendali utilizzate per il servizio, ad ogni mezzo è abbinata una specifica carta carburante che deve essere utilizzata esclusivamente per il rifornimento dello stesso. Proprio l’utilizzo di queste carte è stato alla base del provvedimento del consorzio che ha documentato casi in cui l’uomo avrebbe usato abusivamente le carte per scopi estranei al servizio.
Gli episodi sono tre e relativi a due auto per una quantità di carburante dal valore di 335 euro. Prontamente l’uomo ha rigettato le accuse, facendo peraltro notare che una delle auto a cui il consorzio ha fatto riferimento era stata rottamata un anno prima.
“Il mio cliente ha subito impugnato il licenziamento che la giudice ha, con ordinanza, annullato perché la condotta contestata non sussiste – ha spiegato il legale a l’Attacco -. Eravamo abbastanza certi di questo esito, ancora di più quando la giudice ha notato un particolare molto interessante”.
Il consorzio per provare la condotta contestata ha consegnato una relazione di indagine con chiavetta usb contenente un file video, realizzati da un investigatore privato all’uopo assunto; le dichiarazioni di un testimone: un collega del presunto ladro; i tabulati riepilogativi relativi all’utilizzo delle tessere abbinate ai veicoli oggetto di accertamento; il tabulato relativo alla tessera utilizzata e le ricevute della stazione di servizio in cui il rifornimento è stato fatto.
“Dalla visione del video, dalla lettura della relazione investigativa e dalla lettura della dichiarazione a firma di (dipendente testimone, ndr), non emerge proprio, anzi deve essere escluso che (il presunto ladro) nei giorni e nelle ore indicate nelle lettere di contestazione abbia proceduto a prelievi di carburante illeciti”, mette in evidenza la giudice nell’ordinanza.
“In pratica descrive un normale rifornimento dell’auto di servizio – spiega De Michele - e si chiede: dove sono le taniche con cui ha portato via il carburante? Come può essere illecito il prelievo se la benzina è finita nel serbatoio dell’auto? Già solo questo ha fatto cadere l’accusa di furto”.
Ma poi il giudice aggiunge un altro dettaglio: “Contrariamente a quanto dichiarato da (testimone del consorzio, ndr): ‘ho proceduto a fare rifornimento e terminato ho indicato di avere finito al collega che ha proceduto al pagamento con la carta carburante in dotazione’ nei giorni indicati dall’ente, una volta eseguito il rifornimento dell’autovettura di servizio, il relativo pagamento non è stato eseguito dal ricorrente ed infatti le ricevute di pagamento appaiono evidentemente firmate proprio da (testimone, ndr). Ne consegue che risulta smentita la circostanza che il (presunto ladro, ndr) avendo proceduto al pagamento per il rifornimento dell’autovettura di servizio abbia utilizzato anche la tessera correlata all’altro veicolo ed infatti allo stato il pagamento appare eseguito dal collega”.
Per questo, oltre all’annullamento del licenziamento, la giudice ha ordinato al consorzio di bonifica il reintegro del lavoratore, condannandolo al pagamento a titolo di indennità risarcitoria in favore del lavoratore delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione. Il consorzio è stato condannato anche al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del lavoratore dal giorno del licenziamento e al pagamento delle spese di lite.
Zone Transition
Zone Transition
“Siamo ovviamente soddisfatti, nella difesa abbiamo messo in evidenza che la relazione investigativa era quanto meno anomala: in teoria un investigatore dovrebbe fare appostamenti in varie giornate, mentre costui ha fatto un video in un'unica circostanza, video che tra l'altro scagiona il mio cliente per aver fatto un'operazione assolutamente legittima. Senza contare che il consorzio non ha sporto neppure denuncia alla Procura della Repubblica: se ci sono degli ammanchi, se ci sono truffe o furti, il consorzio risponde anche alla Corte dei Conti e quindi la prima cosa da fare sarebbe quella di denunciare alle autorità e questo non è stato fatto”, ha concluso l’avvocato.