Sono dovuti passare quasi 6 anni, prima che intervenisse il Consiglio di Stato per accogliere le ragioni prodotte dal ricorrente e annullare i pareri paesaggistici sfavorevoli che impedivano l’installazione di pedane per un solarium con annessi servizi igienici e bar. Quest’ultimo grado di giudizio si è giocato tutto sull’applicabilità o meno del Protocollo d’intesa per il mantenimento delle strutture per la balneazione e tempo libero tra Comune e Soprintendenza. Un’intesa volta a regolarizzare il mantenimento delle strutture per la balneazione e tempo libero, definendo linee guida per assicurare la tempestiva e l'efficace attuazione del Piano Comunale delle Coste, nell'ottica di conciliare le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente con quelle di sviluppo economico del territorio.
La Quarta Sezione, nella camera di Consiglio del 7 aprile scorso, ha accolto il ricorso presentato da Michelangelo Santoro, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Volpe, contro il Comune di Manfredonia, la Soprintendenza archeologica belle arti della provincia Barletta-Andria-Trani e Foggia, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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Era il 20 luglio 2016 quando Santoro produsse istanza all’allora Autorità Portuale di Manfredonia guidata da Nino Falcone al fine di ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima “per la realizzazione di un solarium, ricadente in Manfredonia e riportato in catasto terreni al foglio 24 p.lle 439 e 555”.
Si tratta delle fasce di scogliera che si estendono su viale Miramare, dalla sede comunale decentrata di Palazzo della Sorgente fino quasi alla cosiddetta zona Acqua di Cristo. Una zona compresa tra il solarium dello stabilimento La Roca, il ristorante Guarda che luna e il lido-piscina Arnold’s.
Il 23 febbraio 2018 arriva la prima doccia fredda: la Soprintendenza per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia esprime parere paesaggistico di improcedibilità.
Pochi mesi e arriva il secondo diniego. È il dirigente del settore Tutela e Ambiente del Comune di Manfredonia a negare l’autorizzazione paesaggistica.
Santoro non si arrende e, nel 2019, si rivolge al TAR. Ricorso respinto e condanna alle spese. Va avanti con l’appello e ripropone i motivi di primo grado, inclusi quelli che non erano stati esaminati dal TAR.
La Sezione respinge ma vuole vederci chiaro sull’applicabilità del Protocollo d’intesa tra Soprintendenza e Comune. A detta dell’appellante, riguarderebbe esclusivamente la parte della fascia costiera di competenza demaniale su cui vige la disciplina del PRC Puglia e del PCC di Manfredonia. Al contrario, l’area demaniale da lui indicata sarebbe di competenza esclusiva dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e, pertanto, sottratta all’applicazione sia del PRC sia del PCC. Viene chiesto al Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia di accertare se l’area oggetto dell’istanza ricada o meno in zona costiera di competenza dell’Autorità portuale. Se fosse così, sarebbe sottratta al citato Protocollo d’intesa, “ferma tuttavia la necessità – specificano i giudici - del parere paesaggistico”.
La Capitaneria di Porto del Comandante Giuseppe Turiano svolge quanto richiesto, il 24 gennaio scorso.
L’attività di verifica viene effettuata attraverso sopralluoghi, misurazioni, analisi del Sistema Informativo del Demanio marittimo, cartografie. Viene accertato che le doglianze di Santoro sono legittime, dal momento che l’area ricade in zona costiera ricompresa nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico e, come tale, è sottratta al Protocollo d’intesa tra Comune di Manfredonia e Soprintendenza.
Trova applicazione, quindi, l’art. 5.1 del Piano regionale delle coste (PRC) che sottrae alla sua disciplina, fra l’altro, le aree dei porti sedi di autorità portuali e le relative circoscrizioni territoriali.
“Rebus sic stantibus – scrive il Consiglio di Stato -, illegittimamente la Soprintendenza ministeriale, e a seguire il Comune, hanno opposto all’appellante, quale motivo di diniego, la disciplina del PRC e del PCC. L’area in esame rientra, infatti, nella competenza esclusiva dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il motivo di gravame è, pertanto, fondato”.
In riforma della sentenza impugnata del TAR Puglia, la Quarta Sezione annulla il parere paesaggistico (di improcedibilità dell’istanza) ex art.146 D.lgs.42 del 2004, reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
Annullato anche il diniego opposto dal Comune di Manfredonia all’istanza per la “installazione di pedane per la realizzazione di un solarium con annessi servizi igienici e bar ricadente sulla fascia FD delle NTA del PRG in viale Miramare – Manfredonia”. Sono comunque fatte salve “le future determinazioni delle intimate Amministrazioni”.
Zone Transition
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I giudici condannano, infine, il Ministero dei Beni, della Attività Culturali e del Turismo in solido con la Soprintendenza per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio. Quantificate in 8.000 euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Spese compensate nei confronti del Comune di Manfredonia.