Come ormai risaputo, la Legge 11 gennaio 2018, n.3 sul riordino delle professioni sanitarie sancisce definitivamente l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo delle Professioni Infermieristiche per l’esercizio della professione, modificando – in parte - e dando attuazione alla legge 1° febbraio 2006, n. 43. Al Capo II della legge 3/2018 relativa agli Albi Professionali, art. 5, comma 2 si legge chiaramente che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie,
in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo. Ed al successivo art. 6 elenca i casi in cui è prevista la cancellazione dall’albo professionale, pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita del godimento dei diritti civili;
b) di accertata carenza dei requisiti professionali;
c) di rinunzia all'iscrizione;
d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
e) di trasferimento all'estero.
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Pertanto, l’OPI Foggia ha dato seguito ai controlli effettuati, seguendo puntualmente l’iter legislativo, ovvero dopo la mancata risposta a tre convocazioni, e si è visto costretto a cancellare dall’albo professionale alcuni iscritti che non pagano regolarmente la quota annuale di iscrizione.
La conseguenza di questo atto è l’impossibilità all’esercizio della professione infermieristica e l’impossibilità di continuare a lavorare – se dipendente - a seguito della comunicazione al datore di lavoro della cancellazione dall’Albo.
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L’OPI Foggia è determinata a proseguire in questa direzione nel rispetto della legge, al fine di tutelare gli interessi di tutti gli iscritti che regolarmente adempiono al pagamento della quota.