Con l’ordinanza emanata dal tribunale di Foggia nei giorni scorsi verosimilmente si scrive la parola fine a una vicenda iniziata circa 13 anni fa e che vide la signora Maria, ex dipendente del Don Uva di Foggia alle prese con una controversia giuridica per far valere i suoi diritti di lavoratrice ingiustamente licenziata.
La questione è stata già trattata su queste colonne nei mesi scorsi. Ripercorrendo la storia: la donna aveva lavorato alle dipendenze della congregazione ancelle della Divina Provvidenza con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso la struttura di Foggia, con la qualifica di infermiera professionale.
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Nel 2009 Maria aveva adito il giudice del lavoro presso il tribunale di Foggia, chiedendo di accertare l’illegittimità del licenziamento intimato dalla congregazione nei suoi confronti nel 2006 ma con sentenza del 6 novembre 2012, il Tribunale di Foggia aveva rigettato il ricorso. La sentenza fu impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Bari che, al termine del giudizio, accolse l’appello disponendo la reintegrazione della donna nel posto di lavoro.
Nel 2018, Maria, assistita dagli avvocati Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, chiese, inutilmente, alla congregazione di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Bari. Nel frattempo (era il 2017) Universo Salute assunse la gestione del polo sanitario, subentrando in qualità di cessionaria in tutti i contratti di lavoro. La nuova società al suo arrivo garantì a tutti i lavoratori trasferiti (quindi gli ex dipendenti della congregazione) il mantenimento dei rapporti di lavoro in essere alle medesime condizioni precedentemente previste.
Per tale ragione Maria, nel 2019 invitò Universo Salute a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza della Corte d’Appello di Bari. Richiesta rimasta priva di riscontri, motivo per cui, a giugno 2020, la signora notificò atto di precetto con il quale aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di 437.650,74 euro per capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre ulteriori interessi come per legge sino al soddisfo, nonché l’ulteriore somma di euro 10.709,94 per spese, diritti onorari di cui alla sentenza della Corte di Appello. Decisone avverso la quale Universo Salute aveva spiegato opposizione e, ottenuto dal tribunale la sospensione dell’efficacia del titolo.
Nel frattempo Maria è passata a miglior vita e nel giudizio è subentrato suo figlio. In seguito, il Tribunale, con sentenza n. 2058/2021, ha rigettato l’opposizione a precetto promossa da Universo Salute; la quale ha impugnato anche quest’ultima decisione. In questo caso però la Corte di Appello di Bari non ha concesso la chiesta inibitoria.
In forza del titolo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Bari e in virtù della sentenza di rigetto dell’opposizione a precetto, il figlio di Maria, con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 14 maggio 2021, ha intrapreso l’esecuzione forzata nei confronti di Universo Salute. Anche in questo caso la società ha proposto opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Foggia che, con ordinanza del 18 novembre 2021, aveva disposto la sospensione dell’esecuzione.
La decisione è stata ulteriormente impugnata dal figlio di Maria. E qui si arriva all’attualità. Fissata udienza di comparizione delle parti, si è costituita, mediante deposito di memoria difensiva, Universo Salute, contestando la ricostruzione dei legali dell’erede. L’udienza si è tenuta il giorno della vigilia di Natale e la questione è stata decisa in camera di consiglio il 22 gennaio scorso.
“Il reclamo appare fondato e, pertanto, deve essere accolto”, si legge nell’ordinanza, perché, nel caso di specie “la sentenza posta a fondamento dell’azione esecutiva non risultava affatto sospesa”. L’ordinanza inoltre evidenzia che “avendo il Tribunale di Foggia deciso l’opposizione a precetto con sentenza, ed essendo detto provvedimento reso all’esito di un giudizio a cognizione piena (quale è il giudizio di merito) destinato per sua natura a sostituire il provvedimento cautelare emanato medio tempore (cfr. Cass. 8683/2017), in virtù dei rapporti intercorrenti tra i due giudizi, la reclamata risulta avere esaurito in tale ambito il diritto di invocare i rimedi cautelari, per le medesime ragioni già fatte valere e decise. A tal riguardo, infatti, deve rilevarsi come la reclamata Universo Salute, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, in realtà, abbia in gran parte riproposto le stesse censure, articolate nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto definito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 2058/2021”.
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“Le somme vanno assegnate – ha confermato a l’Attacco Vincenzo De Michele -. Il tribunale ha condiviso integralmente tutto quello che abbiamo detto noi e soprattutto ha condiviso la sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto che i crediti dei lavoratori si trasferivano a Universo Salute. Ora la palla ripassa al giudice dell'esecuzione che dovrà assegnare necessariamente le somme. Ci aspettavamo questa decisione e ci complimentiamo con il Tribunale di Foggia per la rapidità e la competenza con cui è stata adottata. Il provvedimento è ineccepibile, anche perché sono state eliminate tutte le incertezze interpretative che avevano caratterizzato la presa di posizione del giudice dell'esecuzione che aveva sospeso il pagamento”.