Potrebbe cambiare la situazione scaturita ai danni di Cinflo srl a seguito dell’interdittiva antimafia di gennaio 2020. Si tratta dell’impresa del manfredoniano Luigi Palena, l’uomo che fu arrestato nel 2018 nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di mafia di San Marco in Lamis (in cui furono uccisi il boss sipontino Mario Luciano Romito, suo cognato Matteo De Palma e gli innocenti fratelli Luigi e Aurelio Luciani).
Palena era stato condannato in primo grado a dicembre 2019 a 2 anni e 8 mesi di reclusione, con l’aggravante mafiosa, per aver custodito, per conto di Giovanni Caterino, una pistola che sarebbe dovuta servire per ammazzare un altro esponente del clan rivale dei Romito. Per gli inquirenti Palena era legato a Caterino, il concittadino all’ergastolo con l’accusa di essere il basista di quel quadruplo omicidio del 9 agosto 2017, ritenuto organico al clan Libergolis-Miucci di Monte Sant’Angelo. Quando l’allora prefetto di Foggia Raffaele Grassi a gennaio 2020, pochi mesi dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose del Comune di Manfredonia, adottò ben 10 interdittive in un colpo solo tra le imprese colpite finì anche la Cinflo, titolare della paninoteca Barney di Siponto, chiusa da allora. L’impresa di Luigi Palena era finita nella relazione della commissione di accesso sulle infiltrazioni.
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L’organo di accesso evidenziò come nel settembre 2013 Cinflo (amministratore unico Palena, socia la moglie di lui) avesse preso il posto della Edilnova Sipontum 2000, sempre di Luigi Palena. Alla Edilnova erano state rilasciate nel 2011 licenze relative ad esercizi per la somministrazione di bevande e ad un chiosco sul lungomare del Sole. Mentre al 2012 risalivano sia la SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso l’Istituto Tecnico Commerciale Toniolo di via Barletta, sia la SCIA per l’attività di parcheggio auto sul lungomare del sole. Da consultazione della banca dati dell’INPS fu accertato che Caterino lavorò, a decorrere dal 7 settembre 2017, per alcuni giorni presso la Cinflo srl di cui Palena è stato amministratore unico fino al 24 aprile 2019. Dopo l’interdittiva il 24 gennaio 2020 il Comune di Manfredonia revocò autorizzazioni e SCIA a Cinflo.
Ma l’assoluzione di Palena in appello, avvenuta con sentenza del 1° ottobre 2020, ha cambiato radicalmente il quadro. Una conferma è rappresentata dall’ordinanza cautelare adottata dal TAR Puglia all’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio scorso. Nel 2020 Palena, difeso dagli avvocati Francesco De Vitis e Fulvio Mastroviti, presentò ricorso contro il Comune sipontino, la Prefettura ma anche contro il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell’interdittiva antimafia e degli atti connessi, comprese le revoche di autorizzazioni e SCIA. Ma, come il Comune, anche il Consorzio si era attivato dopo quell’interdittiva contro l’impresa di Palena. Infatti a marzo 2020 fu revocata la concessione in uso di un suolo consortile per 990 mq, disposta in favore della Cinflo.
“La società è stata destinataria dell’interdittiva, in ragione degli elementi pregiudizievoli rilevati a carico del cessato rappresentante legale Palena, il quale, negli atti di polizia (Comando dei Carabinieri di Foggia, D.I.A. di Bari, Questura di Foggia) e sulla base delle analisi compiute nella riunione del Gruppo ispettivo antimafia, è risultato annoverabile come soggetto “prossimo” ad esponenti responsabili della faida garganica”, si legge nell’ordinanza del TAR. “Tuttavia gli elementi pregiudizievoli raccolti sono stati successivamente oggetto di approfondimento processuale penale, nell’ambito del quale Palena è stato assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di appello di Bari, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione”.
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“Pur non essendovi automatismo tra sentenze penali di assoluzione e verifica della permanenza dei presupposti dell’interdittiva”, sottolinea il TAR, “tuttavia i fatti per cui è stata adottata l’interdittiva impugnata risalgono a diversi anni fa e, dalla lettura delle motivazioni della sentenza penale, pare che l’ex rappresentante legale della srl, Palena, non abbia ricoperto alcun ruolo di “prossimità” a consorterie di stampo mafioso”. Dunque, “considerato che la finalità del provvedimento interdittivo è eminentemente di prevenzione, in quanto volta a tutelare l’ordine pubblico economico da qualsivoglia pericolo di interferenza mafiosa, laddove però quest’ultima in concreto persista e che l’interdittiva è pur sempre suscettibile di aggiornamento”, e “considerato che il nucleo familiare costituito dai proprietari delle quote sociali della società versa in condizioni economiche precarie e che essi traevano dalla gestione di modeste attività la propria fonte di sostentamento” il TAR ha “ritenuto pertanto necessario che la Prefettura rivaluti il complesso indiziario disponibile”. Ecco perché il TAR ha accolto l’istanza cautelare e per l'effetto disposto che la Prefettura riesamini il provvedimento impugnato e gli atti connessi. Il ricorso sarà discusso nel merito il 10 maggio prossimo.