Ancora un concorso da ripetere per Unifg, dove – così come nel resto d’Italia – si pone da tempo il tema delle possibili illegittimità e delle procedure con vincitori predestinati. “L’Università di Foggia dovrà provvedere alla riedizione della procedura a partire dalla fase di valutazione dei candidati da parte di una nuova commissione diversamente composta”. E’ quanto ha disposto il Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata lo scorso 5 settembre sul ricorso proposto dal professor Eliano Pio Navarese (difeso dall'avvocato Nino Paolantonio) contro l’Ateneo daunio (difeso dall’Avvocatura generale dello Stato) e nei confronti del professor Massimo Iacoviello (assistito dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri).
Navarese chiedeva al massimo giudice amministrativo di riformare la sentenza del TAR Puglia di novembre 2021 relativa al concorso che nel 2019 vide protagonisti i due docenti. Navarese, cardiologo, partecipò alla procedura, indetta con decreto del rettore, per il reclutamento di un professore di ruolo di seconda fascia presso il dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, settore scientifico disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”.
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Dopo i lavori della commissione esaminatrice furono individuati quali idonei a ricoprire il posto i dottori Giuseppe De Luca, Luigi Di Biase, Massimo Iacoviello e Navarese. A dicembre 2019 il Consiglio di dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche propose la chiamata del candidato Massimo Iacoviello, il quale, successivamente all’approvazione da parte del cda di Ateneo, prese servizio il 30 dicembre 2019. Navarese ricorse a quel punto al TAR contestando sia gli atti concorsuali che il regolamento di Unifg sulla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Ma a novembre 2021 il giudice di primo grado, come sovente accade in caso di ricorsi contro Unifg, rigettò sia il ricorso di Navarese che quello incidentale proposto da Iacoviello.
Per Navarese era illegittimo che al Consiglio di dipartimento possa essere riconosciuto un potere di apprezzamento talmente ampio nella individuazione del vincitore della selezione tra i candidati ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice da determinare il sostanziale svilimento delle funzioni proprie di quest’ultima; ma il cardiologo si lamentava anche rispetto alle imprescindibili garanzie di trasparenza, stante l’assenza di criteri predeterminati. Ora l’appello principale di Navarese è stato ritenuto fondato dal Consiglio di Stato, che ha nuovamente rigettato l’appello incidentale proposto dai legali di Iacoviello.
Nel ribaltare le conclusioni del TAR Puglia Bari, il Consiglio di Stato ricorda come rispetto ai concorsi per il reclutamento di un professore di seconda fascia la legge, “nel demandare ai regolamenti la disciplina specifica, fissa una serie di vincoli che devono essere rispettati dagli Atenei nell’esercizio dell’autonomia di cui questi ultimi sono attributari”. In particolare, la normativa puntualizza che “la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo può avvenire esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari” e prescrive che “gli atti di indizione delle procedure devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”.
Previsioni finalizzate, si legge nella sentenza, a “scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo “ad personam”, riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici, coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma”. Inoltre, nella normativa è centrale la “valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi”, valutazione che deve essere svolta da soggetti in possesso delle necessarie competenze.
Infatti, pur garantendo l’autonomia del singolo Ateneo, il legislatore subordina tale autonomia al “rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori”. E la Carta europea conferma la sussistenza del principio della necessaria esperienza dei soggetti chiamati a comporre le commissioni di valutazione nel settore in questione. Il giudice sottolinea che, essendo questa la disciplina (da interpretare in conformità al principio di concorsualità e trasparenza), va escluso che il Consiglio di dipartimento possa esprimersi sul maggior merito scientifico di un candidato, competendo tale valutazione all’organo tecnico e, dunque, alla commissione esaminatrice.
Ebbene, nel caso specifico di Navarese in Unifg, emerge dagli atti che, come lamentato dal docente, “il Consiglio di dipartimento, nella deliberazione della proposta di chiamata, ha omesso una adeguata considerazione delle risultanze delle valutazioni espresse dalla commissione, le quali presentano evidenti criticità”.
“Deve decisamente escludersi che la disciplina normativa di riferimento possa essere interpretata nel senso di legittimare una valutazione del profilo scientifico dei candidati rimessa alla discrezionalità o, peggio, all’arbitrio del Consiglio di dipartimento, né possono superare il vaglio di legittimità gli esiti di una procedura concorsuale selettiva fondati su criteri non predeterminati ex ante. La selezione dei docenti universitari e, dunque, di una categoria alla quale viene demandato lo svolgimento di una rilevantissima funzione, non può, infatti, avvenire secondo logiche di cooptazione, erroneamente evocate dal giudice di primo grado, imponendosi il rispetto delle regole di settore e dei principi generali che governano l’esercizio dell’attività amministrativa”, si legge nella sentenza.
“Emerge che la commissione ha svolto le proprie valutazioni addivenendo ad un giudizio di idoneità di quattro candidati, tra i quali l’appellante, senza esplicitare il merito di ciascun candidato rispetto agli altri e senza neppure chiarire le ragioni di una sostanziale equivalenza”. Ma non è tutto: per il Consiglio di Stato “ai rilevati profili di illegittimità se ne aggiungono altri che attengono alla delibera del Consiglio di dipartimento avente ad oggetto la proposta di chiamata, meritando accoglimento le deduzioni con le quali l’appellante ha censurato la valenza attribuita a funzioni non predeterminate nel bando”.
“La solidità del profilo scientifico del dottor Iacoviello affermata nella delibera non trova adeguato ancoraggio nelle risultanze del giudizio della commissione, la quale non ha mancato di evidenziare profili di criticità e, inoltre, anche con riferimento alla originalità che nella delibera viene ritenuta “spiccata” non può non rilevarsi che non trova riscontro nel giudizio complessivo della commissione la quale non ha ritenuto di valorizzare tale aspetto”, continua la sentenza.
Zone Transition
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“A ciò va aggiunto che decisivo rilievo ai fini della preferenza espressa in favore del dottor Iacoviello è stato riconnesso ad elementi del tutto nuovi che per il solo fatto di non essere stati previamente determinati non avrebbero dovuto essere considerati”. Per tale ragione la sentenza del TAR “va riformata” e Unifg dovrà ripartire dalla fase di valutazione dei candidati da parte di una nuova commissione diversamente composta.