Prima il no da parte della commissione straordinaria del Comune di Foggia, adesso la sconfitta anche davanti al TAR Puglia. Non si realizzerà l’accordo di programma sollecitato da Ideal Casa srl – amministrata dal foggiano Fabrizio Fantini e dalla lucerina Vittoria Maria Schiavone – che presentò a marzo 2017 una istanza per la realizzazione, in via Sant’Alfonso de Liguori, di un programma integrato d’intervento denominato “Complesso funzionale di fabbricati e servizi e residenza”, in variante al P.R.G. vigente.
Inizialmente l’impresa avrebbe dovuto realizzare e cedere gratuitamente a Palazzo di città un Edificio Residenziale Sociale (ERS) “per contribuire alla risoluzione dell’emergenza abitativa”. Poi, a fronte di interventi privati consistenti in una struttura commerciale di 1.440 mq complessivi per una cubatura di 7.200 mc e di 4 immobili di edilizia residenziale libera per 28.800 mc totali, al Comune sarebbe dovuto andare un edificio pubblico, comprese le relative aree di pertinenza ad uso pubblico. I progettisti parlavano di un “Progetto Pilota” denominato con l'acronimo PLUS, ovvero Piattaforma per la Logistica Urbana Sostenibile, localizzata a ridosso della direttrice di via Manfredonia, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
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Ad aprile 2017 il Sindaco Landella indisse una conferenza di servizi preliminare, in esito alla quale l’amministrazione comunicò alla srl l’avvio del procedimento. Quasi un anno dopo, ad aprile 2018, l’Ufficio tecnico comunale predispose la relazione istruttoria del progetto. A febbraio 2019 il dirigente dell’area tecnica chiese e ottenne un’integrazione di documenti. Il procedimento, tuttavia, non ebbe seguito e, con tre diffide tra il 2019 e il 2020, Ideal Casa chiese al Comune di concludere il procedimento attivato. L’amministrazione comunale non si costituì nemmeno in giudizio.
Il TAR a gennaio 2021 ritenne fondato il ricorso, dunque il silenzio del Comune fu dichiarato illegittimo e fu ordinato di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla data di notificazione e/o comunicazione della sentenza. “Il Comune non ha dato riscontro, ritenendo l’intervento, come è, una variante al Piano Regolatore Generale e pertanto ricadente nella sfera degli atti di pianificazione generale, in coerenza con il dettato giurisprudenziale per cui un’amministrazione non è obbligata all’approvazione ma, ancor di più, non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale”, spiegò il dirigente del Settore Urbanistica Paolo Affatato.
Poi, dopo la sentenza del TAR, la commissione straordinaria deliberò di ottemperare all’obbligo di conclusione del procedimento finalizzato alla stipulazione di un accordo di programma. Ideal Casa srl presentò mesi fa ricorso contro Comune di Foggia e commissario ad acta, non costituiti in giudizio, per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, della deliberazione della commissione straordinaria (assunta con i poteri del consiglio comunale) del 23 settembre 2021 sull’obbligo di conclusione del procedimento finalizzato alla stipulazione dell’accordo di programma e della nota di accompagnamento del 5 ottobre a firma del commissario ad acta Fasano.
La commissione straordinaria, con quella delibera, ha respinto l’istanza perché “la tipologia di intervento proposto dall'istante a favore dell’amministrazione comunale non è in linea con le reali prioritarie cogenti esigenze proprie dell'amministrazione quindi tale da non configurarsi quale “interesse pubblico” ovvero di intervento a favor amministrazione tale da giustificare la attivazione di una variante con uno specifico e straordinario strumento quale è un accordo di programma ma da ricondursi nell'alveo di una ordinaria programmazione del territorio”.
La questione è stata discussa dal TAR il 23 marzo e il Comune non si è costituito. “Il ricorso non è fondato”, ha sancito il giudice amministrativo barese. “La sentenza si è limitata a statuire l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda finalizzata alla esecuzione dell’intervento in deroga. Essa, tuttavia, in alcuna sua parte ha determinato il contenuto della decisione da adottare. Vertendosi in materia di poteri di pianificazione (pur se esecutiva, ma, comunque, in deroga allo strumento urbanistico generale), la discrezionalità in capo all’amministrazione non poteva che riconoscersi con modalità e margini assolutamente ampi.
Zone Transition
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Il contenuto della pronuncia, pertanto, evidenzia che il preteso obbligo conformativo non sussiste, avendo la pronuncia in esame disposto unicamente l’obbligo di adottare un provvedimento espresso, senza incidere sul contenuto dello stesso”. Insomma, tanti no su questioni urbanistiche da parte dei commissari, che - per alcuni sorprendentemente - hanno detto invece sì all’albergo del cerignolano Michele Grieco a Palazzo Ateneo, in via Gramsci.