Imperversa la polemica nella piccola comunità di Troia: a finire nuovamente al centro del dibattito pubblico la “famosa” pensilina per disabili che il Comune avrebbe dovuto installare all’ingresso della scuola secondaria di primo grado Virgilio-Salandra, di proprietà del municipio, su cui in passato si era espressa anche la presidenza del Consiglio dei ministri. E’ arrivata infatti la seconda decisione del Tribunale di Foggia, sollecitata dalla famiglia Cacchio Melfi,
la cui figlia disabile frequentava all’inizio della controversia la scuola, per la realizzazione, appunto, di una pensilina parapioggia ed antivento a copertura della rampa riservata all’accesso degli alunni diversamente abili e di un posto auto adiacente anch’esso coperto, in forza dell’ordinanza resa dallo stesso Tribunale il 30 luglio 2021.
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L’ente comunale aveva proposto opposizione, in quanto a suo dire non sussisteva il diritto degli opposti ad agire in executivis sia perché il titolo giudiziale azionato (già fatto oggetto di gravame) sarebbe erroneo nella parte in cui, in contrasto con il reale stato dei luoghi, è stata ritenuta sussistente una condotta discriminatoria indiretta, sia perché, nonostante tutti gli adempimenti prodromici già posti in essere dal Comune, l’attuazione dell’ordine giudiziale sarebbe preclusa dall’esistenza in zona di un vincolo culturale.
Il ricorso in questi termini è stato rigettato perché ritenuto infondato, non solo per un elemento formale (l’opposizione all’esecuzione non è un mezzo per rimettere in discussione gli accertamenti che hanno condotto alla formazione del titolo giudiziale) ma soprattutto in termini sostanziali.
Il Comune sostiene che l’ordinanza del Tribunale sarebbe ineseguibile per un motivo ostativo a sé non imputabile, vale a dire un presunto veto della Soprintendenza, la quale ha rilevato che l’intervento ricade in un’area assoggettata alle disposizioni in materia di tutela ed ha ritenuto che le caratteristiche delle opere progettate, non fossero compatibili con le esigenze di tutela della villa comunale. Ma se da un lato la Soprintendenza ha bocciato la prima proposta “lungi dal voler creare una situazione discriminatoria tra gli utenti della scuola, ritiene indispensabile individuare una soluzione alternativa al fine di superare le criticità evidenziate. Quanto suggerito al Comune di Troia rappresenta solo una delle possibili soluzioni da porre in essere, fermo restando che questa Soprintendenza è in attesa di ricevere riscontro […], assicurando sin da ora che valuterà con la massima attenzione ogni ulteriore proposta progettuale”.
Il tenore di queste comunicazioni, dice la giudice Angela Marchisiello: “non lascia adito a dubbi sul fatto che il diniego amministrativo opposto (in ragione della qualificazione, come bene culturale, della Villa comunale in cui sorge l’edificio scolastico), lungi dal costituire una causa di impossibilità assoluta e definitiva di esecuzione dell’ordine giudiziale, rappresenti solo un ostacolo superabile attraverso altra idonea proposta progettuale che la Soprintendenza, pur dopo la sollecitazione espressa in tal senso, non ha mai ricevuto dal Comune di Troia, nonostante la dichiarata intenzione di adempiere del medesimo”.
Non è stata sufficiente neppure la “paventata programmazione di interventi ben più ampi e complessi di messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico (i cui tempi sono incompatibili con la celere attuazione dell’obbligo di fare de quo), della candidatura ad un bando Pnrr per la demolizione/ricostruzione dell’intero plesso (sulla cui realizzazione vi è totale incertezza in ordine al se e al quando) e dell’invio, con ritardo, di un primo progetto mai emendato nonostante la sollecitazione in tal senso espressamente ricevuta dalla Soprintendenza”. Il Comune peraltro, obietta la giudice “non ha adottato alcun concreto accomodamento antidiscriminatorio (quale ad es. anche l’apposizione di una semplice copertura amovibile o il prolungamento su tutto il lato della tettoia in cemento già esistente all’ingresso della scuola) che dimostrasse la sua effettiva volontà di adempiere spontaneamente”.
Insomma, la pensilina s’ha da fare e il Comune deve pagare anche le spese processuali. Complessivamente l’ente ha già liquidato poco meno di 30 mila euro.
“E, con questa, le condanne sulla medesima questione salgono a quota due – il commento dell’opposizione politica, Città Libera di Troia -. Ricordiamo infatti che, nel luglio 2021, il Sindaco era già stato condannato dal giudice Luca Stanziola per discriminazione, con aggravio di spese legali ed all'obbligo di realizzare la copertura della rampa con annesso posto auto entro 120 giorni; realizzazione che è stata puntualmente disattesa. Le spese a carico delle casse comunali si fanno sempre più gravose e chi fa contenziosi temerari se ne lava le mani. Appare evidente che, con quanto già inutilmente speso per queste cause temerarie, ad oggi, se ne sarebbero potute realizzare 4 di pensiline (al costo di 10 mila euro, ndr) con annesso posto auto e ci saremmo risparmiati, tutti, questa sovraesposizione mediatica con annessa megagalattica figura di melma a livello locale e nazionale”.
Zone Transition
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“Ma si può veramente arrivare a pensare che un Sindaco e un’amministrazione possa negare un diritto ad una persona diversamente abile? – la replica di Leonardo Cavalieri affidata ai social -. Per me (noi) le persone con disabilità hanno diritto al rispetto della loro dignità e autonomia; a una piena partecipazione e inclusione nella società; a non essere discriminate o limitate nelle loro possibilità; a essere istruite e informate; a svolgere attività ricreative e sportive; ad avere gli ausili necessari affinché la disabilità non si traduca in un mancato o insufficiente godimento di tutti i diritti umani. Questo è quello che penso(iamo). Questo è quello che ho fatto (facciamo). Non mi (ci) nascondo(iamo). Non strumentalizzo (iamo)”.