Il Riuniti ha il nuovo regolamento per i provvedimenti disciplinari. Prosegue la riorganizzazione del commissario straordinario

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Prosegue l’attività di riorganizzazione del personale al Policlinico Riuniti di Foggia ad opera del nuovo commissario straordinario Giuseppe Pasqualone. Dopo aver disposto un giro di vite nelle figure apicali della tecnostruttura, ponendo fine alla nomina di facenti funzione o dirigenti “precari” e dopo aver adottato il regolamento sulla rotazione dei dirigenti secondo le linee guida dell’Autorità anticorruzione è la volta del regolamento per i procedimenti disciplinari.

La precedente delibera, con la quale si approvava il regolamento per i procedimenti disciplinari dell’Azienda ospedaliero-universitaria, risale al 2018 ma a seguito dell’intervenuta modifica legislativa in materia di contrattazione collettiva nonché in materia di anticorruzione, si è provveduto a approvarne uno nuovo.

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Ad occuparsi dell’attività è l’Ufficio Procedimenti Disciplinari che si caratterizza per la sua indipendenza funzionale rispetto alle unità operative amministrative aziendali. Il regolamento stabilisce che non si possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente, senza preventiva contestazione scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.

Ferma restando la disciplina specifica per le ipotesi di falsa attestazione di presenza in servizio accertata flagranza, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Upd, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Al dipendente è riconosciuta la possibilità di farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Nel corso dell’istruttoria, dice il nuovo regolamento, l’Upd può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell’incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

Al dipendente o, su espressa delega, a chi lo assiste nella sua difesa, è consentito l’accesso a tutti gli atti riguardanti il procedimento a suo carico ed eventualmente, ottenere copia degli atti specificatamente individuati. Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro centoventi giorni dalla contestazione. L’Azienda, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro.

Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale disposta per il coinvolgimento in procedimento penale, è obbligatoriamente sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà salvo che l’Azienda non proceda direttamente al licenziamento senza preavviso.

Zone Transition

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Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’Azienda disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale.  Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati dalla legge, a seconda che si tratti di dipendenti, dirigenti o amministrativi danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione di diverse sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare.

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